Art. 1

Oggetto e definizioni

In vigore dal 27 apr 2022
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 aprile 2019, n. 31, recante Disposizioni in materia di azione di classe; Visto in particolare l' della predetta legge n. 31 del 2019, che introduce l'articolo 840-bis del codice di procedura civile, secondo il quale l'azione di classe può essere proposta esclusivamente dalle organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia; Visto altresì l', che introduce l'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, secondo il quale, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell', comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2021; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, reso nell'adunanza del 14 gennaio 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Vista la comunicazione alla Presidenza del consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 14 dicembre 2021; Adotta il seguente regolamento: Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe di cui all'articolo 840-bis del codice di procedura civile nonché l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, i criteri per la sospensione e la cancellazione, le modalità di aggiornamento dell'elenco, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «azione di classe»: l'azione a tutela di diritti individuali omogenei disciplinata dal Titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile come introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 31; b) «Ministero»: il Ministero della giustizia; c) «organizzazioni» e «associazioni»: gli enti individuati dall' del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela di diritti individuali omogenei; d) «elenco»: l'elenco delle organizzazioni e associazioni istituito presso il Ministero; e) «contributo»: l'importo dovuto per l'iscrizione e per il mantenimento della medesima; f) «responsabile»: il responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza sul medesimo; g) «iscritti»: i soggetti che hanno espressamente manifestato la volontà di aderire all'organizzazione o associazione, mediante versamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico, in forma tracciabile ed almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione, ovvero, nel caso in cui tale versamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione; h) «Direzione generale»: la direzione generale degli affari interni di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99.
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