Art. 7
Mantenimento dei requisiti e dell'iscrizione
In vigore dal 27 apr 2022
1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione e dell'aggiornamento dell'elenco ai sensi dell', entro il 31 gennaio di ogni anno, le organizzazioni o le associazioni iscritte fanno pervenire alla Direzione generale, con le modalità di cui all', comma 3, i seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati nell'anno precedente in fase di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell'elenco, con evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché di tutte le variazioni intervenute, e corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in tali atti;
b) copia del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente, contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di organizzazione o associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;
c) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività;
d) prova del versamento del contributo annuale di cui all', mediante allegazione della ricevuta telematica del versamento.
2. Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte in sede di aggiornamento annuale dell'elenco, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, il responsabile può effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o dell'organizzazione o richiedere, mediante comunicazione via PEC, la trasmissione della necessaria documentazione.
Storico versioni
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