Art. 10

Sospensione

In vigore dal 27 apr 2022
1. Il responsabile dispone la sospensione dell'iscrizione da un minimo di quattro fino ad un massimo di dodici mesi se rileva il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, nei casi di carenze lievi, qualora l'organizzazione o l'associazione, a fronte della comunicazione di cui all', comma 2, dichiari per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito. 2. Costituiscono carenze lievi, ai fini di cui al comma 1, le carenze temporanee e parziali di un singolo requisito, quali: a) casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni di interesse con imprese; b) inadempienze parziali nella tenuta dell'elenco degli iscritti; c) ritardo nel deposito o approvazione del bilancio; d) mancato deposito della relazione prevista dall', comma 1, lettera c); e) omesso tempestivo versamento del contributo annuale previsto dall', comma 3; f) limitati ritardi nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i requisiti; g) interruzioni o riduzioni dell'attività tali da farne venir meno solo temporaneamente la continuità. 3. L'organizzazione o l'associazione che ha provveduto a recuperare il requisito informa il responsabile con comunicazione via PEC cui allega ogni idonea documentazione. Il responsabile, entro quindici giorni dalla comunicazione, dispone la revoca della sospensione con decreto comunicato all'organizzazione o associazione con le modalità previste dall', comma 1. Quando il responsabile ritiene che la documentazione inviata è inadeguata a comprovare il recupero del requisito lo comunica entro quindici giorni dalla comunicazione all'organizzazione o associazione a mezzo PEC, confermando la sospensione. Se la sospensione non è revocata entro un anno dalla sua adozione la Direzione generale dispone la cancellazione dell'organizzazione o associazione dall'elenco. 4. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.
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