Art. 5

Contributo per l'iscrizione

In vigore dal 27 apr 2022
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'organizzazione o l'associazione richiedente provvede al versamento di un contributo di euro 200. 2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione l'organizzazione o l'associazione provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, al versamento di un contributo di euro 100. 3. Il pagamento del contributo è effettuato con le modalità telematiche di cui all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. I contributi sono versati sull'apposito capitolo 3532 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. 5. L'ammontare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è aggiornato ogni tre anni con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
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Contributo per l'iscrizione (Art. 5 Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.) — Testo vigente | Portale Normativo