Art. 2
Istituzione e tenuta dell'elenco
In vigore dal 27 apr 2022
1. È istituito presso il Ministero l'elenco delle organizzazioni e associazioni che possono proporre l'azione di classe a norma dell'articolo 840-bis del codice di procedura civile nonché l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile.
2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso la direzione generale e ne è responsabile il direttore generale, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale, al fine di esercitare la vigilanza, può avvalersi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero. Ai fini della vigilanza il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
3. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e contiene i dati identificativi dell'associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonché l'eventuale cancellazione o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.
4. Ai fini del primo popolamento, sono incluse nell'elenco le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico e disciplinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260.
5. L'accesso all'elenco ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
6. Il Ministero della giustizia è titolare del trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto è effettuato esclusivamente per finalità correlate alla tenuta dell'elenco.
Storico versioni
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