Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

In vigore dal 27 apr 2022
1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni e associazioni nell'elenco di cui all': a) essere state costituite almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco; b) avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro; d) avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale; e) svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attività statutarie attraverso: 1) articolazioni territoriali; 2) disponibilità di un sito internet aggiornato caratterizzato da contenuti informativi e dall'assenza di alcuna forma di pubblicità anche indiretta, 3) attività costante di assistenza e consulenza per gli iscritti e per soggetti terzi; 4) adozione di iniziative pubbliche; f) operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; g) prevedere requisiti di onorabilità degli associati, amministratori o rappresentanti conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; h) prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 3. Per le organizzazioni o le associazioni costituite in forma di federazione o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di organizzazioni o associazioni territoriali, i requisiti devono essere posseduti sia dalla federazione che richiede l'iscrizione sia da tutte le organizzazioni o associazioni federate. 4. L'iscrizione dell'organizzazione o dell'associazione derivante dalla fusione o dalla federazione di organizzazioni o associazioni già iscritte nell'elenco è sempre consentita mediante comunicazione dei rispettivi rappresentanti legali corredata del relativo atto di fusione o federativo, con le modalità di cui all', comma 3. 5. Le organizzazioni e le associazioni hanno l'obbligo di comunicare al responsabile, con le modalità di cui all', comma 3, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, senza indugio e comunque entro venti giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato il venir meno del requisito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2022-02-17;27#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisiti per l'iscrizione (Art. 3 Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.) — Testo vigente | Portale Normativo