Art. 3
Requisiti per l'iscrizione
In vigore dal 27 apr 2022
1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni e associazioni nell'elenco di cui all':
a) essere state costituite almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
b) avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro;
d) avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale;
e) svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attività statutarie attraverso:
1) articolazioni territoriali;
2) disponibilità di un sito internet aggiornato caratterizzato da contenuti informativi e dall'assenza di alcuna forma di pubblicità anche indiretta,
3) attività costante di assistenza e consulenza per gli iscritti e per soggetti terzi;
4) adozione di iniziative pubbliche;
f) operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
g) prevedere requisiti di onorabilità degli associati, amministratori o rappresentanti conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
h) prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
3. Per le organizzazioni o le associazioni costituite in forma di federazione o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di organizzazioni o associazioni territoriali, i requisiti devono essere posseduti sia dalla federazione che richiede l'iscrizione sia da tutte le organizzazioni o associazioni federate.
4. L'iscrizione dell'organizzazione o dell'associazione derivante dalla fusione o dalla federazione di organizzazioni o associazioni già iscritte nell'elenco è sempre consentita mediante comunicazione dei rispettivi rappresentanti legali corredata del relativo atto di fusione o federativo, con le modalità di cui all', comma 3.
5. Le organizzazioni e le associazioni hanno l'obbligo di comunicare al responsabile, con le modalità di cui all', comma 3, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, senza indugio e comunque entro venti giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato il venir meno del requisito.
Storico versioni
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