Art. 7
Procedura di rimborso
In vigore dal 21 nov 2021
1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarità e determina il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione da accisa e da imposta di consumo in misura pari al minore importo tra quello dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato in base ai consumi orari ritenuti congrui dall'Enac. Il medesimo Ufficio liquida, entro novanta giorni dalla presentazione della predetta istanza, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e concede il rimborso con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14, richiamato dall'articolo 24, del testo unico, mediante il rilascio, a favore della società petrolifera indicata nell'istanza medesima, dell'autorizzazione all'estrazione di cui all', comma 1, debitamente sottoscritta dal direttore dell'Ufficio competente, da apporre sull'«originale», sull'«esemplare n. 1» e sull'«esemplare n. 2» dell'istanza medesima.
2. L'«originale» dell'istanza è rimesso all'Ufficio delle dogane competente in relazione al deposito fiscale di cui all', comma 1, lettera c), l'«esemplare n. 1» è consegnato al richiedente per il successivo inoltro alla società petrolifera autorizzata e l'«esemplare n. 2» è trattenuto dall'Ufficio competente.
3. Il rimborso dell'accisa o dell'imposta di consumo rispettivamente gravanti sui carburanti ovvero sugli oli lubrificanti impiegati per i voli didattici è accordato esclusivamente sui quantitativi di prodotto consumati da aeromobili presenti nell'elenco di cui all'.
4. Nel caso di cessazione di attività da parte della scuola di pilotaggio resta salvo il diritto di ottenere il rimborso per l'attività svolta fino al momento della medesima cessazione secondo la procedura stabilita dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-09-09;154#art-7