Art. 4
Registro dei voli
In vigore dal 21 nov 2021
1. Le scuole di pilotaggio redigono e custodiscono un registro dei voli conforme al modello allegato al presente regolamento. Tale registro costituisce il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburanti e di oli lubrificanti da parte di ciascun aeromobile di pertinenza della scuola di pilotaggio utilizzato per l'attività aeroscolastica.
2. Il registro dei voli, prima dell'uso, è numerato progressivamente e vidimato dall'Ufficio competente.
3. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del registro dei voli sono riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni della copertina.
Storico versioni
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