Art. 2

Adempimenti per l'ammissione ai benefìci fiscali

In vigore dal 21 nov 2021
Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali 1. Le scuole di pilotaggio, per essere ammesse alle agevolazioni previste dall', comma 1, presentano un'apposita istanza, firmata dal rappresentante legale, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel cui ambito territoriale si trova la base operativa principale della scuola di pilotaggio, d'ora in avanti denominato «Ufficio competente», contenente i seguenti dati: a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa principale della scuola di pilotaggio; b) tipo e marche degli aeromobili utilizzati per i voli didattici, nonché il numero dei motori installati negli stessi e la relativa potenza massima continuativa totale disponibile. Per ciascun aeromobile è altresì indicato il consumo orario di carburanti e di oli lubrificanti espresso in chilogrammi; c) depositi fiscali o depositi commerciali di prodotti energetici, da indicare in numero non superiore a tre, presso i quali la scuola di pilotaggio intende prelevare i prodotti a imposta assolta; d) attività aeroscolastica che si intende svolgere nell'anno cui si riferisce l'istanza, con l'indicazione dei corsi previsti rientranti tra quelli indicati nell'autorizzazione di cui all' comma 1; e) indicazione del luogo in cui è custodito il registro dei voli di cui all'; f) dichiarazione del responsabile della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'uso per attività esclusivamente aeroscolastica dei carburanti e degli oli lubrificanti in relazione ai quali è presentata l'istanza di ammissione ai benefici fiscali; la dichiarazione deve espressamente contenere la personale assunzione di responsabilità, a tutti gli effetti, di tale regolare uso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; g) dichiarazione del legale rappresentante della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dall'Enac per l'esercizio dell'attività aeroscolastica, con l'indicazione dei relativi estremi. 2. Per la concessione dell'agevolazione negli anni successivi a quello della prima ammissione, le scuole di pilotaggio presentano annualmente all'Ufficio competente, entro il mese di settembre dell'anno precedente, apposita istanza contenente, oltre ai dati di cui al comma 1, anche l'indicazione del numero degli allievi che hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima e di quelli che hanno conseguito licenze o abilitazioni in tale periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-09-09;154#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo