Art. 3

Procedura per l'ammissione ai benefìci fiscali

In vigore dal 21 nov 2021
Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali 1. L'Ufficio competente, riconosciuta la validità dell'istanza e verificato l'inserimento della scuola di pilotaggio nell'elenco di cui all', comma 3, autorizza quest'ultima, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla predetta istanza, a fruire, per l'anno di riferimento, dei benefici fiscali previsti dall', comma 1. 2. Qualora l'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione venga presentata dopo il termine prescritto, il medesimo rinnovo è accordato a decorrere dalla data in cui è rilasciata l'autorizzazione prevista dal comma 1. 3. Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze di cui all' intervengano atti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione di cui all', comma 1, ovvero variazioni dei dati esposti nelle istanze medesime, il responsabile della scuola di pilotaggio è tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, il quale, ove necessario, adotta i provvedimenti di propria competenza.
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Procedura per l'ammissione ai benefìci fiscali (Art. 3 Regolamento recante norme concernenti le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per voli didattici.) — Testo vigente | Portale Normativo