Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 21 nov 2021
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e in particolare:
l'articolo 24, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A, allegata al medesimo testo unico, sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;
il punto 2 della tabella A allegata al predetto testo unico, che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea, diversa dall'aviazione privata da diporto, e per i voli didattici;
l'articolo 62 che prevede, al comma 1, che gli oli lubrificanti siano sottoposti ad imposta di consumo qualora destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o dalla carburazione e, al successivo comma 2, che ai medesimi oli lubrificanti, qualora imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi, sia applicato lo stesso trattamento previsto per i carburanti; l'articolo 67, comma 1, che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo testo unico delle accise, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n. 692, recante il regolamento concernente le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sui lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante il regolamento per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi;
Ritenuto necessario dover aggiornare e semplificare la procedura prevista dal predetto regolamento n. 692 del 1996 per fruire dell'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati nei voli didattici e dell'esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti imbarcati come provviste di bordo dei medesimi voli attraverso la razionalizzazione dello scambio di informazioni tra l'Ente nazionale aviazione civile e l'Amministrazione finanziaria;
Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile per gli aspetti di propria competenza;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 2322 del 30 luglio 2018.
Adotta
il seguente regolamento:
Campo di applicazione
1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 2 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», e l'esenzione dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 62, comma 2, del medesimo testo unico, spettano alle scuole civili di pilotaggio aereo, d'ora in avanti denominate «scuole di pilotaggio», in possesso della prevista autorizzazione rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi della normativa vigente in materia, relativamente ai carburanti e agli oli lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico e a tale scopo effettivamente utilizzati.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici quei voli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze e abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili.
Storico versioni
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