Art. 10
Scambio di informazioni sulle scuole di pilotaggio e sugli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico per lo svolgimento di attività di controllo e ispettiva.
In vigore dal 21 nov 2021
1. L'Enac rende accessibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza, anche mediante strumenti telematici, le informazioni di cui è in possesso sugli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico e in particolare, per ogni scuola di pilotaggio:
a) gli estremi e lo stato di validità dell'autorizzazione di cui all', comma 1;
b) la marca di registrazione, il tipo e l'alimentazione degli aeromobili utilizzati ed autorizzati per l'attività aeroscolastica;
c) per ogni aeromobile di cui alla lettera b), il relativo consumo orario ritenuto congruo di carburanti e di oli lubrificanti espressi, rispettivamente, in litri ed in chilogrammi;
d) il periodo di esercizio relativo ad ogni aeromobile di cui alla lettera b);
e) i corsi autorizzati che comportano l'effettuazione di voli didattici ricompresi tra quelli di cui all', comma 2.
2. L'Enac aggiorna i dati di cui al comma 1 nel periodo compreso tra il primo ed il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun semestre solare.
3. L'Enac redige e rende disponibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza l'elenco delle scuole di pilotaggio alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all', comma 1; l'Enac aggiorna altresì il medesimo elenco in occasione del rilascio di ogni nuova autorizzazione ovvero qualora intervengano atti di sospensione, revoca o modifica della medesima, entro dieci giorni dal verificarsi delle predette variazioni.
4. Su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ENAC completa le informazioni di cui al comma 1 mediante l'inserimento di ulteriori dati necessari per specifiche esigenze di verifica del rispetto delle condizioni di consumo previste per beneficiare dell'esenzione di cui all' e che risultino nella disponibilità dell'ENAC medesimo.
Storico versioni
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