Art. 11
Disposizioni transitorie
In vigore dal 21 nov 2021
1. Con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa comunicazione da parte dell'Enac dell'avvenuta realizzazione dell'elenco telematico di cui all', sono stabilite, d'intesa con il predetto ente, le modalità per l'accessibilità e la fruizione, da parte degli Uffici delle dogane, dei dati di cui all'. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica l'avvenuta adozione della determinazione di cui al presente comma mediante pubblicazione di un apposito avviso nel proprio sito internet.
2. Ai fini della restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo, le scuole di pilotaggio allegano alle istanze di rimborso di cui all', comma 1, relative al semestre solare precedente alla data di cui all', la documentazione prevista dall', commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n. 692, nella versione vigente al 1° gennaio 2018.
Storico versioni
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