Art. 9
Violazioni
In vigore dal 21 nov 2021
1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento trova applicazione l'articolo 50, comma 1, del testo unico, salvo quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso delle imposte per importi superiori a quelli dovuti.
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