Art. 6
Pubblicità dei provvedimenti inibitori dell'attività
In vigore dal 4 gen 2022
1. L'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 49-quater, comma 6, lettere c) e d), del Codice, è iscritta d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2021-08-06;151#art-6