Art. 10
Determinazione delle materie e delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami abilitanti
In vigore dal 4 gen 2022
1. Possono presentare la SCIA di cui all' gli aspiranti mediatori del diporto che hanno superato gli esami previsti dall'articolo 49-quater, comma 3, lettera e), del Codice, previa frequenza del corso teorico - pratico di cui al comma 4 del predetto articolo 49-quater. La camera di commercio provvede, almeno una volta l'anno, all'espletamento delle prove di esame assicurando la necessaria, massima pubblicità degli avvisi di concorso e del diario delle prove di esame, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale.
2. Nel caso delle società, il requisito del superamento degli esami di cui al comma 1, è verificato in capo al legale rappresentante della stessa.
3. I corsi teorico-pratici, organizzati dalle regioni, anche attraverso soggetti accreditati o specificatamente autorizzati, hanno una durata minima di 90 ore e prevedono l'insegnamento delle materie oggetto dell'esame abilitante di cui al comma 4.
4. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un voto di almeno sette decimi nella prova scritta. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale. La prova scritta e quella orale vertono sui seguenti argomenti:
a) norme che regolano la mediazione in generale e quella da diporto in particolare, dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti-tipo in uso quali i contratti di compravendita, di locazione, anche finanziaria, e di noleggio di unità da diporto;
c) nozioni relative all'immissione in commercio delle imbarcazioni da diporto;
d) conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato della nautica da diporto;
e) cenni sui principali registri internazionali e sugli aspetti doganali delle unità provenienti da detti registri;
f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione e del Codice, in materia di regime amministrativo delle unità da diporto, di costruzione, immissione in commercio, di proprietà, di privilegi e di ipoteche, persone trasportabili ed equipaggi;
g) nozioni sulle assicurazioni e sulla responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto;
h) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale;
i) conoscenza della geografia politica ed economica;
l) conoscenza pratica della lingua inglese ed, in particolare, dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
5. All'esame, diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante mediatore del diporto, provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio.
6. La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale della camera di commercio, o da persona da esso delegata con qualifica funzionale dirigenziale ovvero, se non presente, da un funzionario di carriera direttiva; è inoltre composta da altri due membri, uno dei quali docente di scuola secondaria superiore in una delle materie sulle quali vertono le prove di esame, anche in congedo, ed uno indicato dalla Capitaneria di Porto competente per territorio. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della camera di commercio, con qualifica funzionale non inferiore all'area contrattuale C, designato dal segretario generale.
7. Le commissioni giudicatrici provvedono alla compilazione dei verbali relativi ad ogni seduta, che devono essere firmati da tutti i membri e dal segretario.
8. La partecipazione alla commissione giudicatrice può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta, in coerenza con quanto previsto dall', comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.
10. I diritti di segreteria per la partecipazione agli esami abilitanti sono stabiliti, modificati e aggiornati con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
11. L'aspirante mediatore del diporto frequenta il corso presso la regione di residenza o di domicilio professionale e sostiene l'esame presso la camera di commercio ove intende iscriversi.
12. I mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, regolarmente iscritti nel registro delle imprese o nella apposita sezione del REA, sono esentati dalla frequenza del corso e dal sostenimento dell'esame.
Storico versioni
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