Art. 12
Diritto di stabilimento
In vigore dal 4 gen 2022
1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli , comma 3, del decreto legislativo.
2. Le imprese di cui al comma 1 si considerano assoggettate all'osservanza del requisito richiesto dal comma 3, lettera f), dell'articolo 49-quater del Codice, se risultano coperte da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro in cui sono stabilite, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo.
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