Art. 11
Determinazione dei limiti e dei massimali della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività.
In vigore dal 4 gen 2022
1. Gli importi minimi di copertura della polizza di cui all'articolo 49-quater, comma 3, lettera f), del Codice, sono i seguenti:
a) euro 260.000 per le imprese individuali;
b) euro 520.000 per le società di persone;
c) euro 1.550.000 per le società di capitali e le cooperative.
2. La polizza di cui al comma 1 copre tutti coloro che, all'interno dell'impresa, svolgono a qualsiasi titolo l'attività.
3. Lo svolgimento contemporaneo dell'attività per più imprese, da parte di un mediatore del diporto, comporta l'obbligo di possedere distinte coperture assicurative.
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