Art. 8

Procedimenti disciplinari

In vigore dal 4 gen 2022
1. Le sanzioni di cui all'articolo 49-quater, comma 6, del Codice, sono irrogate dal competente ufficio della camera di commercio del luogo in cui è stata commessa la condotta, previa apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. 2. L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti all'ufficio camerale competente, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per controdedurre, nonché con la specifica indicazione di quanto contestatogli. 3. Del procedimento disciplinare va redatto apposito processo verbale sottoscritto dal dirigente dell'ufficio, o persona da esso delegata, nonché dal mediatore del diporto sottoposto a procedimento, se costituitosi. La decisione motivata viene comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data di chiusura del procedimento stesso mediante messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo iscritto nella posizione REA del mediatore del diporto medesimo. 4. La inibizione perpetua di cui all'articolo 49-quater, comma 11, del Codice, è pronunciata previa comunicazione all'interessato o al tutore o curatore nei casi delle lettere b) e c) ivi previste. 5. La sospensione di cui all'articolo 49-quater, comma 8, del Codice, è pronunciata previa comunicazione all'interessato o al tutore o curatore nei casi delle lettere d), e) ed f) ivi previste. 6. Il mediatore sospeso, a norma dell'articolo 49-quater, comma 8, lettera a), del Codice, può nuovamente avviare l'attività purchè provi che è stata rinnovata la polizza di assicurazione professionale di cui al medesimo articolo, comma 3, lettera f), e sempre che non sia stato pronunciato un provvedimento disciplinare di cui alle lettere c) e d) del comma 6 del medesimo articolo. 7. Il mediatore sospeso, a norma dell'articolo 49-quater, comma 8, lettere b) e c), del Codice, può nuovamente avviare l'attività purchè provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la sospensione. 8. I procedimenti disciplinari che si concludono con un provvedimento di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell'attività, di cui all'articolo 49-quater, comma 6, del Codice, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
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