Art. 2

Presentazione della SCIA

In vigore dal 4 gen 2022
1. L'esercizio dell'attività è riservata ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 49-quater, comma 3, del Codice. 2. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio, apposita SCIA al registro delle imprese della camera di commercio, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria. 3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, la SCIA prevista dal comma 2 è presentata direttamente all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della provincia dove i soggetti richiedenti intendono esercitare l'attività. 4. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui agli , contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, con le modalità di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
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