Art. 1
Definizioni
In vigore dal 4 gen 2022
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE,
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell' della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell' della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell' della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Visto l'articolo 33 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, con il quale è stato inserito, dopo il Capo II, del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Capo II-bis, concernente figure professionali per le unità da diporto;
Visto l'articolo 49-ter del Capo II-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che istituisce la figura professionale del mediatore del diporto;
Visto l'articolo 49-quater, comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'articolo 19, concernente disciplina della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA);
Visto l'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
Visto l', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
Visto l', comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto l' della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 13 febbraio 2019 e confermata nella successiva seduta del 28 marzo 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 0020119 del 19 settembre 2019, come integrata con nota n. 0023362 del 4 novembre 2020, come da ultimo integrata con PEC del 17 novembre 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Codice», il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) «SUAP», lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile;
f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
g) «Camera di commercio», la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
h) «Comunicazione unica», la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
i) «attività», l'attività regolamentata dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
l) «modelli», il modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», di cui all'allegato «A» del presente decreto, e il modello intercalare «REQUISITI», di cui all'allegato «B» del presente decreto, da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi degli , comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati «A» e «B» del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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