Art. 6 · Pubblicità dei provvedimenti inibitori dell'attività

Art. 6

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Pubblicità dei provvedimenti inibitori dell'attività

In vigore dal 4 gen 2022
1. L'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 49-quater, comma 6, lettere c) e d), del Codice, è iscritta d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.
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