Art. 12
Delibera di iscrizione
In vigore dal 30 dic 2020
1. Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio dell'ordine nazionale.
3. La segreteria del Consiglio dell'ordine nazionale provvede, entro quindici giorni, a dare comunicazione della delibera adottata mediante posta elettronica certificata all'interessato, al professionista ed al Consiglio regionale dell'ordine presso cui il professionista è iscritto, nonché al Ministero della giustizia.
4. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.
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