Art. 13
Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio
In vigore dal 30 dic 2020
1. Ogni sei mesi il professionista presso cui l'interessato svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, in cui dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio regionale che vi appone il visto.
2. Entro quindici giorni dal compimento del tirocinio, il professionista trasmette al Consiglio dell'ordine nazionale e al Consiglio regionale dell'ordine, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio dell'ordine nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio: qualora ritenga, al contrario di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.
Storico versioni
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