Art. 14
Sospensione e interruzione del tirocinio
In vigore dal 30 dic 2020
1. Il tirocinio è sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisce l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio dell'ordine nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio dell'ordine nazionale con provvedimento comunicato mediante posta elettronica certificata all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2020-09-22;168#art-14