Art. 16

Sospensione dal registro dei tirocinanti

In vigore dal 30 dic 2020
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all', comma 1, lettera c), il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti. 2. La delibera di cui al comma 1 è comunicata mediante posta elettronica certificata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni.
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