Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 30 dic 2020
1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 settembre 2020
Il Ministro: Bonafede
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2687
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2020-09-22;168#art-17