Art. 10

Registro dei tirocinanti

In vigore dal 30 dic 2020
1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento adottato ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio dell'ordine nazionale. 2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati: a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale; b) gli estremi del decreto di riconoscimento di cui al comma 1; c) la data di decorrenza dell'iscrizione; d) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, l'ordine regionale, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'; e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio; f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio; g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio; h) la data della cancellazione con relativa motivazione.
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