Art. 5

Svolgimento dell'esame

In vigore dal 30 dic 2020
1. Il richiedente presenta al Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B del presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, adottato ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, rilasciata in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a copia di un documento di identità. 2. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione da parte della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda, almeno sessanta giorni prima della prova, nonché alla Direzione generale degli affari interni del Ministero della giustizia.
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Svolgimento dell'esame (Art. 5 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare.) — Testo vigente | Portale Normativo