Art. 7

Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento

In vigore dal 30 dic 2020
1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 deve avere una durata adeguata commisurata alle accertate esigenze dell'adattamento e comunque, una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A del presente decreto che sono state indicate nel decreto di riconoscimento di cui all', comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a dieci anni. 3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto. 4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. 5. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esercita la vigilanza sul tirocinio ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il presidente del Consiglio dell'ordine regionale cui è iscritto il professionista di cui al comma 3 del presente articolo. Il professionista, presso il quale il richiedente svolge il tirocinio, ricevuta copia della delibera di inizio del tirocinio dal presidente del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, comunica al presidente del Consiglio dell'ordine regionale le linee generali cui si atterrà durante il tirocinio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2020-09-22;168#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo