Art. 6
Utilizzo degli strumenti da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica
In vigore dal 15 apr 2020
Utilizzo degli strumenti da impiegare
nell'attività amatoriale e in quella agonistica
1. L'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è consentito esclusivamente nei campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il loro utilizzo deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Di ogni evento i promotori devono darne avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Nei campi attrezzati deve essere garantita la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza prescritte dall'Allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento, con riguardo:
a) all'area di svolgimento delle attività amatoriali e agonistiche;
b) alla presenza degli assistenti di campo;
c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
d) alle capsule marcatrici.
3. Gli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica possono essere utilizzati unicamente da soggetti maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, sotto la sorveglianza e previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale, ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato con atto che indichi le generalità della persona delegata, l'attività cui si riferisce, il periodo ed il luogo in cui verrà svolta, eventuali limiti e condizioni al suo esercizio nonché, in caso di attività agonistica, l'esplicito assenso al suo svolgimento.
Storico versioni
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