Art. 5

Porto e Trasporto

In vigore dal 15 apr 2020
1. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è vietato. È consentito esclusivamente nei campi attrezzati, per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche. 2. Gli strumenti marcatori devono essere trasportati, con ogni diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.
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Porto e Trasporto (Art. 5 Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica.) — Testo vigente | Portale Normativo