Art. 5
Porto e Trasporto
In vigore dal 15 apr 2020
1. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è vietato. È consentito esclusivamente nei campi attrezzati, per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche.
2. Gli strumenti marcatori devono essere trasportati, con ogni diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.
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