Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 apr 2020
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «attività agonistica»: l'attività svolta con gli strumenti marcatori di cui all', comma 1, in campi attrezzati, nell'ambito di attività sportive, praticate con allenamenti costanti e partecipando a gare o incontri, organizzati da associazioni, enti, società o soggetti privati, aventi come finalità quella di promuovere la pratica sportiva;
b) «attività amatoriale»: l'attività svolta con gli strumenti marcatori di cui all', comma 1, per divertimento o passione, in campi attrezzati, per motivi di intrattenimento o svago;
c) «Banco Nazionale di prova»: il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n.110;
d) «campi attrezzati»: aree autorizzate ed attrezzate per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche nelle quali sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose;
e) «capsule marcatrici»: le capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall' del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e conformi a quanto previsto dall' del presente decreto;
f) «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche e integrazioni»;
g) «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
h) «strumento marcatore da impiegare nell'attività amatoriale»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell', terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;
i) «strumento marcatore da impiegare nell'attività agonistica»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell', terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;
l) «verifica di conformità»: la verifica di conformità da parte del Banco Nazionale di prova dei prototipi degli strumenti da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica, aventi le caratteristiche di cui all',terzo comma, della legge n. 110 del 1975.
Storico versioni
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