Art. 7
Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici
In vigore dal 15 apr 2020
1. Le capsule sferiche marcatrici utilizzate negli strumenti marcatori impiegati per le attività amatoriali ed agonistiche, in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, devono essere prive di sostanze o miscele classificate pericolose ai sensi dell' del medesimo Regolamento (CE), in base ai criteri individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5.
2. L'involucro e la miscela liquida presenti nelle capsule marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi per la salute e per l'ambiente, in relazione alle proprietà chimico-fisiche.
3. Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia quelle contenute nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma 1 devono essere «non bioaccumulabili» e «prontamente biodegradabili», secondo la definizione riportata nell'Allegato 1, Parte 4, del predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2020-02-17;20#art-7