Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 15 apr 2020
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti connessi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 febbraio 2020 Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020 Interno, foglio n. 784
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2020-02-17;20#art-10

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 10 Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica.) — Testo vigente | Portale Normativo