Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 15 apr 2020
1. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le aree già operanti come campi attrezzati non possono più essere utilizzate ove non siano adeguate alle prescrizioni dell', commi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2020-02-17;20#art-9