Art. 9 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 15 apr 2020
1. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le aree già operanti come campi attrezzati non possono più essere utilizzate ove non siano adeguate alle prescrizioni dell', commi 1 e 2.
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