Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 15 apr 2020
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto l', terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo cui, con decreto del Ministro dell'interno, sono disciplinati l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti ad aria compressa o a gas compresso a canna liscia ed a funzionamento non automatico aventi le caratteristiche di cui al medesimo , terzo comma, secondo periodo, da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo, a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto l', comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro, che entro il 31 dicembre 2015, le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato , terzo comma, ultimo periodo, della legge n. 110 del 1975;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00429 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2019;
Vista la comunicazione data al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0016014 del 9 agosto 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell', terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.110 disciplina l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli strumenti marcatori, aventi le caratteristiche tecniche di cui al medesimo , comma 3, secondo periodo, che possono essere impiegati a fini amatoriali e agonistici.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di verifica della conformità dei prototipi degli strumenti marcatori di cui al comma 1 a cura del Banco Nazionale di prova.
Storico versioni
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