Art. 14

Revoca dell'iscrizione

In vigore dal 1 apr 2020
1. La revoca dell'iscrizione è disposta dalla Direzione della giustizia tributaria, quando viene meno uno dei requisiti indicati nell' o nelle ipotesi di accertamento della falsità delle dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l'iscrizione. 2. La revoca è disposta, altresì, nei casi di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'elenco. 3. Il provvedimento di revoca è adottato nei termini e con le modalità di cui all', commi 2, 3 e 7. 4. Gli effetti della revoca decorrono dalla data della notifica del relativo provvedimento. 5. Per i soggetti iscritti nelle sezioni IV e V di cui all', comma 2, gli effetti della revoca decorrono, in ogni caso, con la cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, il responsabile del CAF, le associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL e le imprese o le loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), comunicano, entro sette giorni alla Direzione della giustizia tributaria, la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente precedentemente autorizzato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2019-08-05;106#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Revoca dell'iscrizione (Art. 14 Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie.) — Testo vigente | Portale Normativo