Art. 13
Sospensione
In vigore dal 1 apr 2020
1. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio dell'assistenza tecnica e si applica in caso di comportamenti e responsabilità gravi, tenendo conto dei principi di gradualità di cui al codice deontologico forense, in quanto applicabili.
2. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione del termine finale, è adottato secondo le modalità e i termini di cui ai commi 2, 3 e 7 dell'.
3. Il soggetto sospeso è tenuto ad astenersi dall'esercizio della assistenza, senza necessità di alcun ulteriore avviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2019-08-05;106#art-13