Art. 13

Sospensione

In vigore dal 1 apr 2020
1. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio dell'assistenza tecnica e si applica in caso di comportamenti e responsabilità gravi, tenendo conto dei principi di gradualità di cui al codice deontologico forense, in quanto applicabili. 2. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione del termine finale, è adottato secondo le modalità e i termini di cui ai commi 2, 3 e 7 dell'. 3. Il soggetto sospeso è tenuto ad astenersi dall'esercizio della assistenza, senza necessità di alcun ulteriore avviso.
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Sospensione (Art. 13 Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie.) — Testo vigente | Portale Normativo