Art. 10
Doveri e deontologia
In vigore dal 1 apr 2020
1. L'attività di assistenza tecnica deve essere espletata in piena indipendenza e fondata sull'autonomia del giudizio intellettuale.
2. L'attività di assistenza tecnica deve essere esercitata con coscienza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza, assicurando la qualità della prestazione professionale anche attraverso un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
3. L'iscritto è tenuto ad uniformarsi, in quanto compatibili, ai principi contenuti nel codice deontologico forense che stabilisce le norme di comportamento da osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con la parte assistita, con la controparte e con gli altri professionisti. L'iscritto è libero di accettare l'incarico. Il rapporto con la parte assistita e con il cliente è fondato sulla fiducia.
4. La violazione dei doveri può comportare, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca dell'iscrizione di cui agli .
5. La Direzione della giustizia tributaria si riserva di comunicare all'iscritto, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, le violazioni delle norme deontologiche e di legge che non comportano l'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca, assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione della comunicazione.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni del codice deontologico forense, in quanto compatibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2019-08-05;106#art-10