Art. 18
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
In vigore dal 1 apr 2020
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Direzione giustizia tributaria, trasmette a quest'ultima, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli elenchi nazionali, inclusivi degli elenchi tenuti da ciascuna Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, aggiornati in formato.xls, nei quali sono riportati i dati identificativi dei soggetti autorizzati, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi, eventuali casi di sospensione o di revoca.
3. I dati richiesti nel comma 2, aggiornati con le variazioni intervenute a seguito di nuove iscrizioni o cancellazioni delle medesime, sono forniti da parte della Direzione centrale del personale dell'Agenzia delle entrate alla Direzione della giustizia tributaria, su supporti informatici la cui matrice è fornita da quest'ultima.
Storico versioni
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