Art. 15
Sospensione cautelare
In vigore dal 1 apr 2020
1. La sospensione cautelare può essere disposta dalla Direzione della giustizia tributaria, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) applicazione della misura di sicurezza detentiva;
d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio dell'attività di rappresentanza e assistenza tecnica, nonché dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) condanna in primo grado per uno di reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero non aver beneficiato dell'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione di cui al comma 1 viene adottata con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'iscritto.
3. La sospensione può avere una durata non superiore a un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato, da effettuarsi in copia integrale a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione del provvedimento.
4. La sospensione perde efficacia qualora entro sei mesi dal relativo provvedimento, la Direzione della giustizia tributaria non emani il provvedimento sanzionatorio.
5. La sospensione può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia più adeguata ai fatti commessi.
Storico versioni
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