Art. 16

Cancellazione

In vigore dal 1 apr 2020
1. La Direzione della giustizia tributaria a seguito del provvedimento di revoca, cancella l'iscritto dall'elenco. 2. L'iscritto cancellato può presentare una nuova domanda ai sensi dell', qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, purchè sia in possesso dei requisiti di cui all'. 3. La cancellazione avviene, altresì, o per decesso o per modifiche di legge o su richiesta dell'iscritto.
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