Art. 5

Contenuto e modalità di presentazione della domanda

In vigore dal 1 apr 2020
1. La domanda di iscrizione è compilata utilizzando l'apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e deve contenere: a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza; b) il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente; c) il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l'attività in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico; d) il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell'iscrizione, indicando la data di conseguimento, l'Università e l'ordinamento di riferimento oppure l'istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, nonché i dati della relativa abilitazione se richiesta; e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici; f) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni; g) la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità procedenti; h) la dichiarazione con la quale il richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti previsti dall'; i) la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici di cui all'. 2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea la domanda deve, altresì, contenere la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 3. La domanda di iscrizione è presentata esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante posta elettronica certificata (PEC) nominativa, di cui l'istante sia titolare, all'indirizzo PEC appositamente dedicato dalla Direzione della giustizia tributaria ed indicato nel modulo di cui al comma 1. 4. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, come previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione della giustizia tributaria di cui al comma 3. 6. In mancanza di comunicazione di variazione del domicilio professionale, ogni comunicazione si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.
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Contenuto e modalità di presentazione della domanda (Art. 5 Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie.) — Testo vigente | Portale Normativo