Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 1 apr 2020
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante, ai commi 3 e 4, disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, contenente disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario; Visto l' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie; Visto il comma 4 del citato del decreto legislativo n. 546 del 1992, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina delle modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense; Visto l' del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, contenente norme sul personale dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la disciplina dell'ordinamento della professione forense, nonché il codice deontologico forense, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014; Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli , comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli , comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell', comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67; Sentito il Ministero della giustizia; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018; Acquisito il parere n. 416 dell'11 luglio 2018 del Garante per la protezione dei dati personali; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2019, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Adotta: il seguente regolamento Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le modalità di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. 2. L'elenco di cui al comma 1 è tenuto dal Dipartimento delle finanze, Direzione della giustizia tributaria, del Ministero dell'economia e delle finanze, d'ora in poi «Direzione della giustizia tributaria».
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Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie.) — Testo vigente | Portale Normativo