Art. 7

Iscrizione

In vigore dal 1 apr 2020
1. I soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3 dell' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, alla data antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento, risultano inseriti negli elenchi tenuti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze, sono di diritto iscritti nella relativa sezione dell'elenco di cui all'. Gli stessi sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e a produrre l'attestazione di cui all', comma 3. 2. La Direzione della giustizia tributaria, accertata la regolarità della domanda, provvede all'iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. 3. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda o di mancata o insufficiente allegazione dei documenti, la Direzione della giustizia tributaria ne richiede l'integrazione. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la Direzione della giustizia tributaria attiva la procedura di diniego di cui al comma 3 dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2019-08-05;106#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Iscrizione (Art. 7 Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie.) — Testo vigente | Portale Normativo