Art. 9

Incompatibilità

In vigore dal 1 apr 2020
1. L'attività di assistenza tecnica non può essere esercitata nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. L'attività di assistenza tecnica non può essere esercitata, altresì, nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. 2. L'attività di assistenza tecnica è, altresì, incompatibile: a) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; c) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di rapporti di lavoro di cui all', comma 2.
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Incompatibilità (Art. 9 Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie.) — Testo vigente | Portale Normativo