Art. 7
Attribuzione dei contributi
In vigore dal 31 ago 2017
1. All'impresa è riconosciuto un contributo in ragione dei treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di euro 2,50 per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Il Ministero procederà a comunicare, entro quarantacinque giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilità dell'impresa al contributo.
2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del triennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cui all', comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione di contratti conclusi con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale trasbordato con treni completi.
3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a condizione che, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, siano rispettati i requisiti di cui all', ai soli fini del raggiungimento di tale soglia e dietro presentazione di idonea documentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro non realizzati per cause non imputabili all'impresa. Ai fini della quantificazione del contributo, non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 chilometri, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto ed un interporto.
4. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2017-07-14;125#art-7