Art. 9

Procedura di accesso

In vigore dal 31 ago 2017
1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sulla base di una istruttoria condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento, pubblicato nei siti web istituzionali del soggetto gestore e in quello del medesimo Ministero, nel rispetto dei principi di trasparenza e accessibilità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. Per accedere ai contributi, le imprese devono presentare l'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, Via Caraci, 36 - 00157 Roma, specificando con apposita dicitura nell'oggetto «contributo decreto ferrobonus». 4. Le istanze devono pervenire al Ministero via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2. 5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite istruzioni operative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.
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Procedura di accesso (Art. 9 Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo